Aggiornamenti art. 281 d.lgs. n. 152/2006

L'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita (art. 12), ai sensi del d.P.R. n. 203/1988 devono presentare domanda di autorizzazione entro i termini indicati nel citato articolo 281 e la mancata presentazione della domanda medesima comporta la decadenza dell'autorizzazione precedente.
Il d.lgs. n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la tempistica di presentazione delle domande di rinnovo prevista dall'art. 281, comma 1, del citato d.lgs. n. 152/2006.
La Regione Lombardia, con la circolare n. 22315 del 21/10/2010, avente ad oggetto "Calendario rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", ha trasmesso alle Province lombarde il nuovo calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo.
La Provincia di Brescia, con Atto Dirigenziale n. 4032 del 28/10/2010, ha preso atto delle modifiche relative al citato calendario, disponendo che le ditte interessate devono presentare la sopraindicata domanda di autorizzazione entro i termini di seguito indicati:


Data di presentazione della domanda /Data dell'autorizzazione - Data di presentazione della domanda di rinnovo
Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988) - Entro il 31/12/2011
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1989 al 31/12/1995 - Tra l'1/1/2012 ed il 31/12/2012
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1996 al 31/12/1999 - Tra l'1/1/2013 ed il 31/12/2013
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2000 al 31/12/2002 - Tra l'1/1/2014 ed il 31/12/2014
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2003 al 29/4/2006 - Tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2015

 

Si ricorda che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I del citato decreto e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, si adeguano alle disposizioni del citato titolo I entro il 01/09/2013 e presentano la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31/07/2012.

 

Le ditte che devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 trovano tutte le informazioni necessarie nella sezione: Procedura ordinaria - art.269 del d.lgs. n. 152/2006.
Le ditte che devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 con procedura semplificata ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 trovano tutte le informazioni necessarie nella sezione: Procedura semplificata - art.272 c.2-3 d.lgs. n.152/2006.
Le ditte che devono presentare la comunicazione di attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 trovano tutte le informazioni necessarie nella sezione: Inquinamento Scarsamente Rilevante art.272 c.1 d.lgs.152/06

 

Le ditte che devono presentare domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 trovano tutte le informazioni necessarie nella sezione Sportello I.P.P.C

Non devono presentare la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 le ditte in cui:

  • è cessata l'attività relativa alle emissioni in atmosfera;
  • l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 203/1988 sia superata da un atto successivo, rilasciato dalla Regione Lombardia o dalla Provincia di Brescia, comprendente tutte le emissioni, tutte le materie prime e tutte le fasi lavorative relative al processo produttivo;
  • l'attività svolta non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006.

 

Non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni:

  1. ai sensi dell'art. 269, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006: gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.
  2. ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.
  3. ai sensi dell'art. 272, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006: gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.
Ultima modifica: Gio, 05/03/2015 - 11:24