Informazioni generali

Elezione del Consiglio della Provincia di Brescia.

I Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale sono stati convocati dal Presidente della Provincia per la giornata del 17 marzo 2019. 

Il 17 marzo 2019, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio della Provincia ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. I candidati non possono sottoscrivere le liste.
Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei comuni della provincia in carica. 

Le liste devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Brescia a Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n.29, nei seguenti giorni:

  • dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 24 febbraio 2019
  • dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 25 febbraio 2019

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui sopra. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dalla legge è inammissibile.

Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento o, in alternativa, può essere ammesso al voto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune.
Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.

L’Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
 

Ultima modifica: Mar, 26/02/2019 - 16:40