Produzione di energia da gruppi elettrogeni

Modulistica per la comunicazione dei gruppi elettrogeni a combustibili convenzionali

L'art. 31 del D.L.vo n. 112/98 attribuisce alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 300 MW termici;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.
A questi compiti la recente L.R. n. 26/03 aggiunge anche quelli inerenti la realizzazione di infrastrutture energetiche lineari insistenti sul territorio provinciale, quali i metanodotti di cui all'art. 30 del D.L.vo n. 164/00 e le linee elettriche di tensione nominale fino a 150 kV.
Inoltre, ai sensi della L.R. n. 17/00, la Provincia esercita funzioni di controllo sull'uso razionale dell'energia elettrica per l'illuminazione esterna, con particolare riguardo alla tutela delle attività degli osservatori astronomici.
Seguendo le indicazioni del Piano Energetico Ambientale Provinciale, il servizio UOS Energia ed Impianti Termici si occupa del rilascio delle autorizzazioni connesse all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica fino a 300 MW di potenza termica.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi il lunedì e martedì pomeriggio a:

UOS Energia ed Impianti Termici
Responsabile: Gianluigi Arnaboldi   tel. 030 3749711 

 

Modulistica per la comunicazione relativa ai gruppi elettrogeni

 

Non sono soggetti ad autorizzazione all'installazione e all'esercizio (Art. 1 comma 3, lettere A-B-C del D.P.R. 53/98), ma solo a semplice comunicazione utilizzando la modulistica in allegato, le seguenti tipologie di impianti per la generazione elettrica:

1) gruppi elettrogeni alimentati a metano, GPL, con potenza termica complessiva non superiore ai 3 MW;
2) gruppi elettrogeni alimentati a benzina, gasolio con potenza termica complessiva non superiore a 1 MW;
3) gruppi elettrogeni di emergenza/soccorso.

Per potenza termica si intende il prodotto tra potere calorifico inferiore del combustibile e la portata del combustibile alla massima potenza.

Tutti gli altri tipi di impianti devono essere preventivamente autorizzati. Prima di inoltrare istanza di autorizzazione si prega di contattare gli uffici per ottenere tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

Ultima modifica: Mar, 22/06/2021 - 16:44