Scuole nautiche

Le scuole natiche sono definite come strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione e formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di cui agli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Ministro dei Trasporti n. 146/2008.

L’esercizio dell’attività di scuola nautica è soggetto a presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) alla Provincia nel cui territorio è posta la sede principale.
La Provincia è chiamata dalla vigente normativa alle funzioni di vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche.

L’apertura e la gestione di una scuola nautica sono disciplinate, oltre che da norme statali, dall’apposito “Regolamento provinciale di disciplina dell’attività di scuola nautica” approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 17 luglio 2000 (di seguito “Regolamento provinciale”), le cui disposizioni sono da ritenersi vigenti ove compatibili con le norme sopravvenute.

Ultima modifica: Mar, 08/10/2019 - 12:45