Nuove norme per la dimostrazione della capacità finanziaria degli autotrasportatori conto terzi

Fotografia di un camion su una strada

Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) sono state introdotte nuove disposizioni in merito alla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria da parte delle imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori su strada. In particolare, dal 01.01.2015, le nuove imprese che  presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale.

A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente per mezzo di attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili o per mezzo di attestazione da  banche, da compagnie di assicurazioni, da intermediari finanziari, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale.

Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria  già presentate anteriormente alla data del 01.01.2015 sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità previste dal terzo anno di esercizio della professione  per le nuove imprese.

Data: 04/02/2015 Ultima modifica: Lun, 02/11/2015 - 15:50
Pubblicato da: URP redazione web Fonte: Servizio Motorizzazione Civile - Trasporti Eccezionali